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RESPONSABILITA’ MEDICA: Danni da emotrasfusioni – BENEFICIARI

  • May 14, 2024
  • 1 min read

L’art. 1 della Legge n. 210/92 prevede un riconoscimento economico in favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile derivante da somministrazione di trasfusioni di sangue, vaccinazioni obbligatorie e somministrazioni di emoderivati.


QUALI SONO I BENEFICIARI?

Coloro che hanno fatto:

  • Vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità giudiziaria;

  • Vaccinazioni non obbligatorie per motivi di lavoro o per incarico del proprio ufficio o per accedere ad uno stato estero;

  • Vaccinazioni anche non obbligatorie assunte in quanto soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere;

  • Vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695.


Ma non solo loro anche tutte quelle persone non vaccinate che andando in contatto

con una persona vaccinata hanno riportato lesioni o infermità, i pazienti contagiati da HIV

o da epatiti a seguito della somministrazione dei derivanti del sangue oppure di trasfusioni

di sangue sia in caso di somministrazione periodica oppure occasionale. Il personale sanitario che ha contratto HIV in servizio, le persone contagiate dal proprio coniuge

che ha contratto HIV o epatiti virali appartenente ad una delle categorie su indicate.

Anche i figli hanno diritto all’indennizzo se sono stati contagiati durante il periodo

della gestazione.


E GLI EREDI HANNO DIRITTO?

Assolutamente si, se la persona danneggiata muore successivamente alla presentazione della domanda e prima di percepire l’indennizzo allora gli eredi hanno diritto alla quota ereditaria testamentaria o legittima delle rate di indennizzo maturate dal momento

di presentazione della domanda fino al giorno della morte.


Dott.ssa Malikah Dounia Occhipinti

Praticante Avvocato – Abilitato al patrocinio sostitutivo

 
 
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