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DIRITTO DI FAMIGLIA: Diritto all’anonimato della madre, è sempre possibile?

  • May 1, 2024
  • 1 min read

“Ciao mi chiamo Enea e sono nato”,

Questa frase il 9 aprile 2023 ha sconvolto tutta Italia. Si tratta della lettera di una madre

che decise di lasciare il proprio figlio nella Culla per la Vita della Clinica Mangiagalli di Milano. Il piccolo Enea aveva solo pochi giorni di vita ed ora è in buona salute, le ragioni alla base

di questo gesto sono ancora oscure ma è necessario approfondire se l’azione posta

in essere dalla madre naturale è conforme alla normativa vigente.

In gergo tecnico viene definito “Diritto all’Anonimato”, ogni madre, infatti, ha la facoltà

di partorire in ospedale sotto garanzia di anonimato.

Secondo l’art. 30 comma 1 del DPR 396/2000, la donna ha facoltà prima o dopo il parto

di avvalersi di tale Diritto comunicando all’ospedale di non essere nominata

nella dichiarazione di nascita.

Il personale sanitario effettuerà, entro 10 giorni, dal parto la dichiarazione di nascita

omettendo il nome della madre e le sue generalità.


POSSIBILI DUBBI:

Le generalità della madre risultano nella cartella clinica e nel certificato di assistenza

al parto, quindi, è realmente possibile mantenere l’anonimato?

Assolutamente Sì, questi due documenti non possono essere rilasciati a nessuno

per un periodo di 100 anni dalla loro formazione.


In caso di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è possibile

mantenere l’anonimato?

No, secondo l’art. 9 comma 2 della Legge 40/2004 per la madre che ha fatto ricorso

a queste tecniche non è possibile chiedere di non essere nominata.


Dott.ssa Malikah Dounia Occhipinti

Praticante Avvocato – abilitato al patrocinio sostitutivo

 
 
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