DIRITTO DI FAMIGLIA: Diritto all’anonimato della madre, è sempre possibile?
- May 1, 2024
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“Ciao mi chiamo Enea e sono nato”,
Questa frase il 9 aprile 2023 ha sconvolto tutta Italia. Si tratta della lettera di una madre
che decise di lasciare il proprio figlio nella Culla per la Vita della Clinica Mangiagalli di Milano. Il piccolo Enea aveva solo pochi giorni di vita ed ora è in buona salute, le ragioni alla base
di questo gesto sono ancora oscure ma è necessario approfondire se l’azione posta
in essere dalla madre naturale è conforme alla normativa vigente.
In gergo tecnico viene definito “Diritto all’Anonimato”, ogni madre, infatti, ha la facoltà
di partorire in ospedale sotto garanzia di anonimato.
Secondo l’art. 30 comma 1 del DPR 396/2000, la donna ha facoltà prima o dopo il parto
di avvalersi di tale Diritto comunicando all’ospedale di non essere nominata
nella dichiarazione di nascita.
Il personale sanitario effettuerà, entro 10 giorni, dal parto la dichiarazione di nascita
omettendo il nome della madre e le sue generalità.
POSSIBILI DUBBI:
Le generalità della madre risultano nella cartella clinica e nel certificato di assistenza
al parto, quindi, è realmente possibile mantenere l’anonimato?
Assolutamente Sì, questi due documenti non possono essere rilasciati a nessuno
per un periodo di 100 anni dalla loro formazione.
In caso di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è possibile
mantenere l’anonimato?
No, secondo l’art. 9 comma 2 della Legge 40/2004 per la madre che ha fatto ricorso
a queste tecniche non è possibile chiedere di non essere nominata.
Dott.ssa Malikah Dounia Occhipinti
Praticante Avvocato – abilitato al patrocinio sostitutivo


